Descrizione
Sotto determinate taglie di impianto alimentato da fonti rinnovabili l'autorizzazione energetica è sostituita da una semplice comunicazione preventiva di attività libera, da presentarsi al Comune territorialmente competente prima dell'inizio dei lavori. Gli interventi per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune sono descritti dalla Legge regionale 16/12/2011, n. 16, art. 3, com. 4:
- impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW
- impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate, fatta salva la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale.
Ipannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444, che non rientrano nella tipologia prevista dal Decreto Ministeriale 19/05/2015 possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1)
Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare comunicazione per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.